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Statuto
lo statuto:
 
TITOLO 1 - COSTITUZIONE

· Articolo 1
E' costituita una Associazione Culturale denominata "Urban Center". Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. L'attività dell'Associazione è disciplinata dai principi della legge 266/91, dal decreto legislativo 460/97, dalla L.R. 12/95, loro modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto.

TITOLO 2 - SEDE

· Articolo 2
L'Associazione Culturale ha sede in Villesse, E-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo www.urbancenter.it

TITOLO 3 - SCOPO

· Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro, e gli obiettivi si ispirano ai principi democratici garantiti dalla Costituzione Italiana e consistono in:
  • Promozione della cultura e dell'arte.
    • promozione della cultura della pace, della non violenza e della tolleranza;
    • promozione di iniziative culturali quali teatrali, musicali, pittoriche, letterarie ecc;
    • promozione per un maggior utilizzo delle tecniche multimediali ed informatiche.
  • Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
    • ricerca, raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni sui temi che influenzano la comunità;
    • promozione del dibattito e della discussione sui temi che influenzano la città, l'ambiente e la comunità.
Al fine del perseguimento degli scopi potrà essere svolta qualsiasi attività ad essi collegata quali ad esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative e di formazione.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel rispetto delle leggi sulle ONLUS.

TITOLO 4 - PATRIMONIO

· Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e a sono ad essa intestati. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa.

· Articolo 5
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvo i versamenti minimi per l'ammissione e per l'iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non saranno revocate. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5 - ASSOCIATI

· Articolo 6
L'Associazione Culturale è composto da un numero variabile di cittadini, aventi pari diritti e doveri. Sono soci dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni enti che ne condividono in modo espresso gli scopi. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente al Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L'appartenenza alla Associazione Culturale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi ordini rappresentativi secondo le competenze statuarie.

· Articolo 7
Gli aderenti assumono gli obblighi di:
  1. svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  2. impegnarsi a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea;
  3. osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  4. contribuire eventualmente alle spese dell'Organizzazione.

· Articolo 8
Gli aderenti acquisiscono i seguenti diritti:
  1. se maggiori d'età di voto e possono inoltre essere eletti alle cariche associative;
  2. di essere informati sui programmi dell'organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'organizzazione, di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento;
  3. beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo, in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
  4. beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione.

· Articolo 9
La qualifica di componente può venire meno per i seguenti motivi:
  1. per dimissioni;
  2. per decadenza cioè la perdita accertata dal Consiglio Direttivo di qualcuno dei requisiti di base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  3. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed ad obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
  4. in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento.

TITOLO 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

· Articolo 10
Organi dell'Associazione Culturale sono:
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei revisori;
  4. il Presidente.

TITOLO 7 - ASSEMBLEA

· Articolo 11
L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti dell'Associazione Culturale.

· Articolo 12
L'Assemblea può essere ordinaria e o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea viene convocata una volta all'anno, con avviso scritto. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno di un quarto degli aderenti.

· Articolo 13
Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. All'Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio delegante; ogni socio non potrà avere che un solo mandato.

· Articolo 14
L'Assemblea delibera con voto palese e la maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti) ma per deliberare relative modifiche statuarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione Culturale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è effettuata mediante scrutinio segreto, voto palese o per acclamazione secondo le decisioni dell'Assemblea.

· Articolo 15
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti trascorsa una ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione è sarà valida comunque sia il numero dei partecipanti.

· Articolo 16
I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da segretario dell'Assemblea.

· Articolo 17
Ad ogni adunanza verrà steso a cura del segretario dell'Assemblea, l'apposito verbale, che sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario sarà conservato e trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

· Articolo 18
L'Assemblea è l'organo deliberante del Associazione Culturale al quale spetta ogni decisione finale, in particolare l'Assemblea:
  1. elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
  2. esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere e delibera su indicazione del Consiglio Direttivo la nomina di un Comitato Scientifico e Tecnico per consulenze specifiche, che può essere costituito da persone esterne all'Associazione Culturale;
  3. Delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
    • sulle modifiche statutarie;
    • sull'eventuale scioglimento dell'Associazione Culturale;
    • sul rendiconto della gestione dell'Associazione;
    • sul rendiconto economico-finaziario dell'annata precedente;
    • sul preventivo economico e gestionale;
    • l'ammontare delle quote associative;
    • e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

· Articolo 19
L'Assemblea Generale Ordinaria eleggerà tra i soci tre sindaci revisori. I Sindaci Revisori eserciteranno il controllo sulla contabilità sociale, verificano le situazioni di cassa, rivedono i bilanci e ne riferiscono i risultati all'Assemblea Generale Ordinaria; essi possono, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l'Assemblea dei soci, qualora riscontrino delle irregolarità nella gestione sociale.

TITOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

· Articolo 20
L'Associazione Culturale è amministrata da un Consiglio Direttivo.

· Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

· Articolo 22
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, la loro sostituzione avverrà con i primi candidati non eletti che assumono la stessa anzianità del sostituito. Nel caso in cui si esaurisca l'elenco dei non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare uno o più soci per sostituire i consiglieri mancanti. Tale nomina sarà portata a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione della stessa.

· Articolo 23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere, fissandone per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e la responsabilità. Tutte le suddette cariche compresa quella del Presidente durano in carica quanto dura in carica il Consiglio, e sono tutte onorarie e gratuite. Le cariche sono incompatibili con incarichi dirigenziali in partiti o gruppi politici o cariche Amministrative Pubbliche.

· Articolo 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  1. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui all'articolo 18;
  2. predisporre i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi;
  3. elaborare i programmi di attività avvalendosi dell'eventuale consulenza del Comitato Scientifico e Tecnico;
  4. deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci;
  5. compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione Culturale nei limiti delle direttive generali decise dall'assemblea. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO 9 - PRESIDENTE

· Articolo 25
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione Culturale e come tale:
  1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione Culturale di fronte a terzi;
  2. firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione Culturale;
  3. convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
  4. dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
  5. ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione Culturale l'esecuzione di vari adempimenti.

· Articolo 26
Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

TITOLO 10 - SCIOGLIMENTO

· Articolo 27
Lo scioglimento dell'Associazione potrò essere attuato:
  1. se l'assemblea ne deliberi lo scioglimento;
  2. se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel minimo previsto per il suo funzionamento.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 11 - NORME FINALI

· Articolo 28
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge in materia.
Villesse; 16 dicembre 2002.
 
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