lo statuto:
TITOLO 1 - COSTITUZIONE
· Articolo 1
E' costituita una Associazione Culturale denominata
"Urban Center". Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
L'attività dell'Associazione è disciplinata dai principi
della legge 266/91, dal decreto legislativo 460/97, dalla L.R. 12/95,
loro modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto.
TITOLO 2 - SEDE
· Articolo 2
L'Associazione Culturale ha sede in Villesse,
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www.urbancenter.it
TITOLO 3 - SCOPO
· Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro, e gli
obiettivi si ispirano ai principi democratici garantiti dalla
Costituzione Italiana e consistono in:
- Promozione della cultura e dell'arte.
- promozione della cultura della pace, della non violenza e
della tolleranza;
- promozione di iniziative culturali quali teatrali, musicali,
pittoriche, letterarie ecc;
- promozione per un maggior utilizzo delle tecniche
multimediali ed informatiche.
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- ricerca, raccolta e diffusione delle informazioni e
documentazioni sui temi che influenzano la comunità;
- promozione del dibattito e della discussione sui temi che
influenzano la città, l'ambiente e la comunità.
Al fine del perseguimento degli scopi potrà
essere svolta qualsiasi attività ad essi collegata quali ad
esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, culturali,
sportive, ricreative e di formazione.
L'associazione non potrà svolgere
attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque
opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale nel rispetto delle leggi sulle ONLUS.
TITOLO 4 - PATRIMONIO
· Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito
da beni mobili e immobili che provengono alla Associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati
o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di
dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti
effettuati dai fondatori. I beni immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquisiti dall'associazione e a sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono
essere dati in comodato all'Associazione stessa.
· Articolo 5
I versamenti al fondo di dotazione possono essere
di qualsiasi entità, fatti salvo i versamenti minimi per
l'ammissione e per l'iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea. Le
quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono
rivalutabili. In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non
saranno revocate. All'Associazione è vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e
unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO 5 - ASSOCIATI
· Articolo 6
L'Associazione Culturale è composto da un
numero variabile di cittadini, aventi pari diritti e doveri. Sono soci
dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti
coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni enti che ne
condividono in modo espresso gli scopi. L'ammissione all'Associazione
è deliberata, su domanda scritta del richiedente al Consiglio
Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo
il diritto di recesso.
L'appartenenza alla Associazione Culturale ha
carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle risoluzioni prese dai suoi ordini rappresentativi secondo le
competenze statuarie.
· Articolo 7
Gli aderenti assumono gli obblighi di:
- svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro
svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- impegnarsi a corrispondere il canone associativo nella misura
stabilita dall'Assemblea;
- osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali
regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione;
- contribuire eventualmente alle spese dell'Organizzazione.
· Articolo 8
Gli aderenti acquisiscono i seguenti diritti:
- se maggiori d'età di voto e possono inoltre essere eletti
alle cariche associative;
- di essere informati sui programmi dell'organizzazione, di
partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo
sull'attività dell'organizzazione, di recedere
dall'organizzazione in qualsiasi momento;
- beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio
Direttivo, in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate
dall'Associazione;
- beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione.
· Articolo 9
La qualifica di componente può venire meno
per i seguenti motivi:
- per dimissioni;
- per decadenza cioè la perdita accertata dal Consiglio
Direttivo di qualcuno dei requisiti di base ai quali è avvenuta
l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed
ad obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino
indegnità;
- in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento.
TITOLO 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE
· Articolo 10
Organi dell'Associazione Culturale sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- il Presidente.
TITOLO 7 - ASSEMBLEA
· Articolo 11
L'Assemblea è costituita dalla
totalità dei componenti dell'Associazione Culturale.
· Articolo 12
L'Assemblea può essere ordinaria e o
straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del
Presidente con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea viene convocata una volta all'anno, con avviso scritto.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne
sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del
Consiglio Direttivo o da almeno di un quarto degli aderenti.
· Articolo 13
Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un
solo voto. All'Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare
da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio
delegante; ogni socio non potrà avere che un solo mandato.
· Articolo 14
L'Assemblea delibera con voto palese e la
maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti) ma per deliberare relative
modifiche statuarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione
Culturale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di
tutti gli aderenti. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
è effettuata mediante scrutinio segreto, voto palese o per
acclamazione secondo le decisioni dell'Assemblea.
· Articolo 15
L'Assemblea in prima convocazione è
validamente costituita con la presenza di metà più uno
degli aderenti trascorsa una ora da quella fissata, senza che sia stato
raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita
in seconda convocazione è sarà valida comunque sia il
numero dei partecipanti.
· Articolo 16
I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal
Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea
stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei
presenti a fungere da segretario dell'Assemblea.
· Articolo 17
Ad ogni adunanza verrà steso a cura del
segretario dell'Assemblea, l'apposito verbale, che sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal segretario sarà conservato e
trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea. Ogni aderente
all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
· Articolo 18
L'Assemblea è l'organo deliberante del
Associazione Culturale al quale spetta ogni decisione finale, in
particolare l'Assemblea:
- elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
- esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale
dell'attività svolta o da svolgere e delibera su indicazione del
Consiglio Direttivo la nomina di un Comitato Scientifico e Tecnico per
consulenze specifiche, che può essere costituito da persone
esterne all'Associazione Culturale;
- Delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio
Direttivo e più precisamente:
- sulle modifiche statutarie;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione Culturale;
- sul rendiconto della gestione dell'Associazione;
- sul rendiconto economico-finaziario dell'annata precedente;
- sul preventivo economico e gestionale;
- l'ammontare delle quote associative;
- e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
· Articolo 19
L'Assemblea Generale Ordinaria eleggerà tra
i soci tre sindaci revisori. I Sindaci Revisori eserciteranno il
controllo sulla contabilità sociale, verificano le situazioni di
cassa, rivedono i bilanci e ne riferiscono i risultati all'Assemblea
Generale Ordinaria; essi possono, dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo, convocare l'Assemblea dei soci, qualora
riscontrino delle irregolarità nella gestione sociale.
TITOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
· Articolo 20
L'Associazione Culturale è amministrata da
un Consiglio Direttivo.
· Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di tre ad un massimo di nove membri e durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
· Articolo 22
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più consiglieri, la loro sostituzione avverrà con i primi
candidati non eletti che assumono la stessa anzianità del
sostituito. Nel caso in cui si esaurisca l'elenco dei non eletti, il
Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare uno o più soci
per sostituire i consiglieri mancanti. Tale nomina sarà portata
a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione della stessa.
· Articolo 23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il
Presidente, il Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere, fissandone
per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e la
responsabilità. Tutte le suddette cariche compresa quella del
Presidente durano in carica quanto dura in carica il Consiglio, e sono
tutte onorarie e gratuite. Le cariche sono incompatibili con incarichi
dirigenziali in partiti o gruppi politici o cariche Amministrative
Pubbliche.
· Articolo 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
che il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno
tre componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui
all'articolo 18;
- predisporre i documenti economico-finanziari di previsione e
consuntivi;
- elaborare i programmi di attività avvalendosi
dell'eventuale consulenza del Comitato Scientifico e Tecnico;
- deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie
per la vita dell'Associazione Culturale nei limiti delle direttive
generali decise dall'assemblea. Le riunioni del Consiglio sono valide
con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Consigliere designato
dai presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
TITOLO 9 - PRESIDENTE
· Articolo 25
Il Presidente del Consiglio Direttivo è
anche Presidente dell'Associazione Culturale e come tale:
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione Culturale di fronte
a terzi;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per
l'Associazione Culturale;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le
modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha la facoltà di delegare ad altri componenti
dell'Associazione Culturale l'esecuzione di vari adempimenti.
· Articolo 26
Il Presidente in caso di assenza o impedimento
viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in
assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene
momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo
designato dal Presidente.
TITOLO 10 - SCIOGLIMENTO
· Articolo 27
Lo scioglimento dell'Associazione potrò
essere attuato:
- se l'assemblea ne deliberi lo scioglimento;
- se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel
minimo previsto per il suo funzionamento.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea
con voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti. Il
patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS con
finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito
l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai
proprietari.
TITOLO 11 - NORME FINALI
· Articolo 28
Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente statuto valgono le norme di Legge in materia.
Villesse; 16 dicembre 2002.
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